Scrosci continua - pinerolo blues

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Se dal balcone del piano di sopra cade acqua:
come difendersi

Come sanzionare la condotta del vicino che fa sgocciolare, dal proprio balcone, l’acqua per innaffiare le piante, o che fa cadere molliche, briciole oppure oggetti pericolosi?

Far cadere acqua dal balcone del piano di sopra su quello sottostante può costituire reato solo se l’episodio non è isolato, ma si ripete spesso (non necessariamente tutti i giorni). Secondo la Cassazione, per far scattare il reato di getto di cose pericolose, previsto dal codice penale, le emissioni moleste devono sì avere carattere continuativo, ma non è necessaria la ripetitività giornaliera delle stesse; basta che esse si protraggano – senza interruzioni di rilevante entità – per un lasso apprezzabile di tempo al proprio balcone, l’acqua per innaffiare le piante, o che fa cadere molliche, briciole oppure oggetti pericolosi?
Inoltre non è richiesto – ai fini del reato – che la condotta abbia comportato un effettivo danno al vicino del piano di sotto, ma è sufficiente che sia idonea a offendere, imbrattare o molestare le persone. Peraltro tale idoneità della condotta non deve essere necessariamente accertata mediante perizia; il giudice può infatti decidere anche sulla base di altri elementi di prova come ad esempio le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti del getto dell’acqua o degli altri oggetti.

La norma del codice penale stabilisce che chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.
Lo sgocciolamento dell’acqua può avvenire sia direttamente (è il caso di chi scopi l’acqua piovana dal balcone e la faccia cadere sul balcone sottostante) che indirettamente (è il caso di chi innaffi le piante e non si curi del fatto che l’acqua in eccesso finisce di sotto); sia in malafede (è il caso di chi faccia volontariamente sgocciolare l’acqua sul terrazzo del vicino) che per colpa (è il caso di chi non si accorge che dal condizionatore scende acqua di condensa e va a finire sulla proprietà sottostante).

Come difendersi e sanzionare le condotte illecite
Chi abbia subito lo sgocciolamento di acqua dal terrazzo del piano superiore o la caduta di altri oggetti idonei a sporcare o far male può denunciare l’accaduto alla polizia o ai Carabinieri presentando querela. In tal caso si avvia un procedimento penale. Prima di ciò sarà bene che verifichi di possedere le prove di quanto afferma. Non basta dimostrare che, sul proprio balcone, sia finita acqua o altri oggetti, lasciando al giudice presumere che il responsabile non possa che essere il vicino del piano di sopra per il solo fatto che si trova sull’asse verticale in corrispondenza della proprietà danneggiato. È necessaria una prova più concreta della condotta: la responsabilità penale è, infatti, personale e senza la prova dello specifico soggetto che ha posto il comportamento incriminato (e non un generico riferimento ai “vicini del piano di sopra”) non ci può essere condanna. È quanto chiarito dalla Cassazione qualche settimana fa.
Il che significa che ci si deve valere di testimoni (che possano dire di aver visto la persona che ha materialmente innaffiato, scopato o comunque fatto sgocciolare l’acqua) o di altre prove fotografiche o videoriprese.

Non basta inoltre – come anticipato in apertura – la dimostrazione di uno o sporadici episodi di sgocciolamento, ma di una serie protratta di episodi.
Se non si dispone delle prove sulla ripetizione delle condotte e del soggetto fisicamente responsabile si può valutare di agire in via civile, effettuando una causa innanzi al giudice di pace (o, per danni di valore consistente, davanti al Tribunale). In tal caso, però, l’ostacolo principale è la dimostrazione del danno economico subito. Diversamente, infatti, si corre il rischio di una valutazione equitativa da parte del giudice che lascerebbe insoddisfatto l’attore.
Sia nel caso dell’azione civile che di quella penale è necessario dimostrare che lo stillicidio di acqua abbia superato la normale tollerabilità, un concetto certamente vago e generico, ma che serve a dissuadere i cittadini dall’intraprendere azioni per mere questioni di principio.

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